[60] Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus suis iudicatarum ac si ipse statuisset. ac ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum plenius quam antea et uberius. nam divus Augustus apud equestris qui Aegypto praesiderent lege agi decretaque eorum proinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent; mox alias per provincias et in urbe pleraque concessa sunt quae olim a praetoribus noscebantur: Claudius omne ius tradidit, de quo toties seditione aut armis certatum, cum Semproniis rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges senatui iudicia redderent, Mariusque et Sulla olim de eo vel praecipue bellarent. sed tunc ordinum diversa studia, et quae vicerant publice valebant. C. Oppius et Cornelius Balbus primi Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbitria belli tractare. Matios posthac et Vedios et cetera equitum Romanorum praevalida nomina referre nihil attinuerit, cum Claudius libertos quos rei familiari praefecerat sibique et legibus adaequaverit.
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60. Sempre nello stesso anno, si sent? Claudio dichiarare ripetutamente che le sentenze emesse dai suoi procuratori dovevano avere la stessa efficacia di quelle pronunciate da lui. E, onde evitare che sembrasse un'affermazione casuale, segu? una delibera del senato, a conferire poteri pi? pieni e ampi che in passato. Il divo Augusto infatti aveva, in un primo tempo, deciso che la giustizia fosse amministrata davanti ai cavalieri che governavano l'Egitto e che le loro sentenze avessero lo stesso valore di quelle emanate dai magistrati romani. In un secondo momento ai cavalieri, nelle altre province e nella stessa Roma, furono delegate competenze giudiziarie prima riservate ai pretori. Claudio trasfer? ai cavalieri tutte le competenze giudiziarie, cosa per cui tante volte si era lottato con rivolte e scontri armati, prima quando, con la legge Sempronia, l'ordine equestre si vide affidato tutto il settore della giustizia, e poi quando di nuovo, con la legge Servilia, venne restituita quella funzione al senato. E questo era il nodo su cui in particolare si erano scontrati, in passato, Mario e Silla. Ma allora la conflittualit? divideva i gruppi sociali, e la parte che aveva avuto il sopravvento prevaleva sull'altra ufficialmente. Grazie all'appoggio di Giulio Cesare, Gaio Oppio e Cornelio Balbo furono i primi ad avere la facolt? di trattare le condizioni di pace e le deliberazioni di guerra. Dopo di che, servirebbe ben poco ricordare i Mazii e i Vedii e gli altri nomi illustri dell'ordine equestre, perch? Claudio eguagli? a s? e alle leggi quei liberti, cui aveva affidato l'amministrazione del suo patrimonio.
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