[55] Quid enim huic rei respondere poteris, Fanni? Cum de sua parte Roscius transegit cum Flavio, actionem tibi tuam reliquit an non? Si non reliquit, quem ad modum HS ccciccc ab eo postea exegisti? si reliquit, quid ab hoc petis quod per te persequi et petere debes? Simillima enim et maxime gemina societas hereditatis est; quem ad modum socius in societate habet partem, sic heres in hereditate habet partem. Vt heres sibi soli non coheredibus petit, sic socius sibi soli non sociis petit; et quem ad modum uterque pro sua parte petit, sic pro sua parte dissolvit, heres ex ea parte qua hereditatem adiit, socius ex ea qua societatem coiit.
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55 Che cosa puoi controbattere, Fannio, alla mia argomentazione? Dato che Roscio ? giunto a una transazione con Flavio solo per la parte che gli spettava, non ti ha forse lasciato piena libert? d'azione? Dici di no? Come hai potuto, allora, riscuotere da lui qualche tempo dopo la bellezza di centomila sesterzi? Ma se mi rispondi di s?, che quella libert? te l'ha lasciata, perch? ti ostini a chiedere a lui ci? che per te solo hai il dovere di esigere e di farti pagare? La societ? ? in tutto e per tutto simile all'eredit?, potrei dirle gemelle; come, infatti, in una societ? ogni socio ha la sua parte, cos? in un'eredit? ad ogni erede spetta il suo. Se un erede, poi, intenta un'azione giudiziaria, lo fa esclusivamente per s? e non a nome di quelli che spartiscono con lui le ricchezze; ? ovvio che anche un socio, in un caso del genere, si comporta allo stesso modo. Socio o erede che sia, se reclama giustizia in tribunale per avere soddisfazione della sua parte, vuole essere saldato solo per la sua parte: se ? un erede, per quel che gli spetta in base alla volont? del defunto, se ? un socio, secondo i patti stretti in societ
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