Data:
12/12/2002 15.45.09
rispondi
al msg
nuovo
msg
cerca nel forum
torna
all'indice |
Cara Streghetta, do ut des. La consolazione senecana. Altrimenti, dopo queste, cuc?.
Cicerone, pro Rabirio Postumo, IV
Questa causa, infatti - (che verte su) "dove sia andato a finire il denaro" - si presenta come un sorta di piccola appendice di una causa gi? dibattuta e passata in giudicato. L'ammenda che A. Gabinio deve pagare ? stata fissata ["alicui litem aestimare" ? espressione idiomatica]; ma del pagamento non sono state fornite garanzie [praedes - praes] (sufficienti), n? tantomeno - (a ricavarla) dai (suoi) beni - ? stata (ancora) versata allo Stato [populo] l'intera somma. La lex Iulia sancisce di perseguire coloro presso i quali sia giunto il denaro prima posseduto dal condannato. Se ci? ? una novit? (avanzata) nella lex iulia - cos? come molte (procedure in essa presenti e) stilate con intenzione pi? severa e pi? accurata [sanctius - questo ? il senso riferito a "lex"] rispetto a (quelle presenti) nelle antiche leggi, ebbene si proceda pure [il "sane" ? concessivo] secondo (questa) nuova modalit? di giudizio [cosuetudo nova huius generis iudiciorum]; ma se, invece, questo capitolo [caput] ? stato riprodotto alla lettera [totidem verbis? quot?] da quanto era gi? presente non solo nella lex Cornelia, ma anche nella lex Servilia - ben anteriore - (allora), per gli d?i immortali!, cosa stiamo facendo, o giudici? Ovvero, che nuovo genere di procedure processuali stiamo introducendo nello Stato? Questa procedura sarebbe infatti nota certo a voi tutti, anzi, se l'uso ? il migliore dei maestri, al sottoscritto [mihi] dovrebbe essere (persino) notissima. (Io, infatti) ho proceduto ad accuse per concussione, sono stato giudice, ho messo su istruttorie [quaesivi] in qualit? di pretore, e ho difeso moltissimi (accusati). (Ebbene,) non c'? alcuna parte di quella procedura, da cui potrei trarre un qualche appiglio al mio discorso, che da me sia stata trascurata! Dunque, sostengo fermamente [contendo] che nessuno mai ? stato imputato - laddove l'imputazione verteva su "dove sia andato a finire il denaro" - , (nessuno) che non fosse (gi?) stato coinvolto nel risarcimento dell'ammenda. Insomma, nessuno veniva imputato se non in virt? di prove testimoniali, o registri [tabulis] di privati o registri della pubblica amministrazione. Coloro che, dunque, avevano qualcosa da temere per s? solevano essere presenti nel pronunciamento della sentenza [in inferendis litibus] e - qualora fossero stati citati - solevano, seduta stante, "protestare" (la sentenza), se era il caso [si videbatur]. Qualora essi invece avessero temuto la conseguenza cattiva [invidiam] e "a caldo" [recentem] di quella circostanza, rispondevano pi? tardi. Cos? facendo, molti spesso l'hanno scampata.
Trad. Bukowski
Cicerone, Pro Murena, XIV
[14] Nulla, dunque, pu? imputarsi ai costumi di Murena; assolutamente nulla, ripeto, o giudici. Questa ? la mia difesa del console designato: non un atto di frode, di cupidigia, di slealt?, di durezza, di arrogante maldicenza, gli pu? essere rinfacciato. E di ci? basta. Son gettate cos? le basi della difesa: non ancora col mio elogio, che verr? pi? avanti, ma col riconoscimento degli avversari stessi, io difender? questo buon cittadino, quest?uomo integro. E detto questo mi ora pi? facile passare al conflitto fra i titoli di merito, che d? materia al secondo capo d?accusa.
^_^
|