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bukowski
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02/07/2003 19.47.26
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Plinio, Lettere, VIII, 14
C. PLINIUS ARISTONI SUO S. (1) Cum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire, erraverim in senatu proxime necne, non ut in praeteritum - serum enim -, verum ut in futurum si quid simile inciderit erudiar. (2) Dices: 'Cur quaeris quod nosse debebas?' Priorum temporum servitus ut aliarum optimarum artium, sic etiam iuris senatorii oblivionem quandam et ignorantiam induxit. (3) Quotus enim quisque tam patiens, ut velit discere, quod in usu non sit habiturus? Adde quod difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas. Itaque reducta libertas rudes nos et imperitos deprehendit; cuius dulcedine accensi, cogimur quaedam facere ante quam nosse. (4) Erat autem antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus modo verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi ac per vices quasdam tradenda minoribus haberemus. (5) Inde adulescentuli statim castrensibus stipendiis imbuebantur ut imperare parendo, duces agere dum sequuntur adsuescerent; inde honores petituri adsistebant curiae foribus, et consilii publici spectatores ante quam consortes erant. (6) Suus cuique parcns pro magistro, aut cui parens non erat maximus quisque et vetustissimus pro parente. Quae potestas referentibus, quod censentibus ius, quae vis magistratibus, quae ceteris libertas, ubi cedendum ubi resistendum, quod silentii tempus, quis dicendi modus, quae distinctio pugnantium sententiarum, quae exsecutio prioribus aliquid addentium, omnem denique senatorium morem - quod fidissimum percipiendi genus - exemplis docebantur. (7) At nos iuvenes fuimus quidem in castris; sed cum suspecta virtus, inertia in pretio, cum ducibus auctoritas nulla, nulla militibus verecundia, nusquam imperium nusquam obsequium, omnia soluta turbata atquc etiam in contrarium versa, postremo obliviscenda magis quam tenenda. (8) Iidem prospeximus curiam, sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere quod velles periculosum, quod nolles miserum esset. Quid tunc disci potuit, quid didicisse iuvit, cum senatus aut ad otium summum aut ad summum nefas vocaretur, et modo ludibrio modo dolori retentus numquam seria, tristia saepe censeret? (9) Eadem mala iam senatores, iam participes malorum multos per annos vidimus tulimusque; quibus ingenia nostra in posterum quoque hebetata fracta contusa sunt. (10) Breve tempus - nam tanto brevius omne quanto felicius tempus - quo libet scire quid simus, libet exercere quod scimus. Quo iustius peto primum ut errori, si quis est error, tribuas veniam, deinde medearis scientia tua cui semper fuit curae, sic iura publica ut privata sic antiqua ut recentia sic rara ut adsidua tractare. (11) Atque ego arbitror illis etiam, quibus plurimarum rerum agitatio frequens nihil esse ignotum patiebatur, genus quaestionis quod adfero ad te aut non satis tritum aut etiam inexpertum fuisse. Hoc et ego excusatior si forte sum lapsus, et tu dignior laude, si potes id quoque docere quod in obscuro est an didiceris. (12) Referebatur de libertis Afrani Dextri consulis incertum sua an suorum manu, scelere an obsequio perempti. Hos alius - Quis? Ego; sed nihil refert - post quaestionem supplicio liberandos, alius in insulam relegandos, alius morte puniendos arbitrabatur. Quarum sententiarum tanta diversitas erat, ut non possent esse nisi singulae. (13) Quid enim commune habet occidere et relegare? Non hercule magis quam relegare et absolvere; quamquam propior aliquanto est sententiae relegantis, quae absolvit, quam quae occidit - utraque enim ex illis vitam relinquit, haec adimit -, cum interim et qui morte puniebant et qui relegabant, una sedebant et temporaria simulatione concordiae discordiam differebant. (14) Ego postulabam, ut tribus sententiis constaret suus numerus, nec se brevibus indutiis duae iungerent. Exigebam ergo ut qui capitali supplicio afficiendos putabant, discederent a relegante, nec interim contra absolventes mox dissensuri congregarentur, quia parvolum referret an idem displiceret, quibus non idem placuisset. (15) Illud etiam mihi permirum videbatur, eum quidem qui libertos relegandos, servos supplicio afficiendos censuisset, coactum esse dividere sententiam; hunc autem qui libertos morte multaret, cum relegante numerari. Nam si oportuisset dividi sententiam unius, quia res duas comprehendebat, non reperiebam quemadmodum posset iungi sententia duorum tam diversa censentium. (16) Atque adeo permitte mihi sic apud te tamquam ibi, sic peracta re tamquam adhuc integra rationem iudicii mei reddere, quaeque tunc carptim multis obstrepentibus dixi, nunc per otium iungere. (17) Fingamus tres omnino iudices in hanc causam datos esse; horum uni placuisse perire libertos, alteri relegari, tertio absolvi. Utrumne sententiae duae collatis viribus novissimam periment, an separatim una quaeque tantundem quantum altera valebit, nec magis poterit cum secunda prima conecti quam secunda cum tertia? (18) Igitur in senatu quoque numerari tamquam contrariae debent, quae tamquam diversae dicuntur. Quodsi unus atque idem et perdendos censeret et relegandos, num ex sententia unius et perire possent et relegari? Num denique omnino una sententia putaretur, quae tam diversa coniungeret? (19) Quemadmodum igitur, cum alter puniendos, alter censeat relegandos, videri potest una sententia quae dicitur a duobus, quae non videretur una, si ab uno diceretur? Quid? lex non aperte docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, cum ita discessionem fieri iubet: 'Qui haec censetis, in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite qua sentitis'? Examina singula verba et expende: 'qui haec censetis', hoc est qui relegandos putatis, 'in hanc partem', id est in eam in qua sedet qui censuit relegandos. (20) Ex quo manifestum est non posse in eadem parte remanere eos, qui interficiendos arbitrantur. 'Qui alia omnia': animadvertis, ut non contenta lex dicere 'alia' addiderit 'omnia'. Num ergo dubium est alia omnia sentire eos qui occidunt quam qui relegant? 'In illam partem ite qua sentitis': nonne videtur ipsa lex eos qui dissentiunt in contrariam partem vocare cogere impellere? Non consul etiam, ubi quisque remanere, quo transgredi debeat, non tantum sollemnibus verbis, sed manu gestuque demonstrat? (21) At enim futurum est ut si dividantur sententiae interficientis et relegantis, praevaleat illa quae absolvit. Quid istud ad censentes? quos certe non decet omnibus artibus, omni ratione pugnare, ne fiat quod est mitius. Oportet tamen eos qui puniunt et qui relegant, absolventibus primum, mox inter se comparari. Scilicet ut in spectaculis quibusdam sors aliquem seponit ac servat, qui cum victore contendat, sic in senatu sunt aliqua prima, sunt secunda certamina, et ex duabus sententiis eam, quae superior exstiterit, tertia exspectat. (22) Quid, quod prima sententia comprobata ceterae perimuntur? Qua ergo ratione potest esse non unus atque idem locus sententiarum, quarum nullus est postea? (23) Planius repetam. Nisi dicente sententiam eo qui relegat, illi qui puniunt capite initio statim in alia discedant, frustra postea dissentient ab eo cui paulo ante consenserint. (24) Sed quid ego similis docenti? cum discere velim, an sententias dividi an iri in singulas oportuerit. Obtinui quidem quod postulabam; nihilo minus tamen quaero, an postulare debuerim. Quemadmodum obtinui? Qui ultimum supplicium sumendum esse censebat, nescio an iure, certe aequitate postulationis meae victus, omissa sententia sua accessit releganti, veritus scilicet ne, si dividerentur sententiae, quod alioqui fore videbatur, ea quae absolvendos esse censebat numero praevaleret. Etenim longe plures in hac una quam in duabus singulis erant. (25) Tum illi quoque qui auctoritate eius trahebantur, transeunte illo destituti reliquerunt sententiam ab ipso auctore desertam, secutique sunt quasi transfugam quem ducem sequebantur. (26) Sic ex tribus sententiis duae factae, tenuitque ex duabus altera tertia expulsa, quae, cum ambas superare non posset, elegit ab utra vinceretur. Vale.
Caro Aristone, essendo tu espertissimo sia nel diritto privato come in quello pubblico, cui appartiene il senatoriale, desidero sapere da te soprattutto se nei giorni scorsi io ho commesso in Senato un errore, per averne norma non per il passato (? troppo tardi infatti), ma per il futuro, caso mai capitasse qualche caso consimile. Tu dirai: ?Perch? domandare ci? che dovresti sapere??. ? che la servit? dei tempi passati, come per gli altri studi pi? elevati, ha generato una specie di oblio e di ignoranza anche nei riguardi del diritto senatoriale. Infatti chi ? mai cos? zelante, da voler apprendere ci? di cui non dovr? mai far uso? Aggiungi che ? difficile, senza l'uso, ritenere ci? che si ? appreso. Perci? il ritorno della libert? ci trov? mal pratici e ignoranti: ed ? la gioia della libert? che ci spinge a fare alcune cose ancor prima di conoscerle. Era infatti un'antica usanza che noi fossimo istruiti dai pi? vecchi di noi, non solo per mezzo dell'udito ma anche degli occhi, su ci? che noi stessi dovevamo poi compiere e trasmettere a nostra volta ai minori di noi. Perci? i giovanetti erano formati negli accampamenti militari a imparare a comandare obbedendo e a essere di guida seguendo gli altri; e poi quelli che ambivano alle cariche se ne stavano alle porte della curia e facevano da spettatori nelle pubbliche adunanze, prima di fame parte. A ciascuno il genitore faceva da maestro o, chi non aveva pi? padre, degli uomini anziani e illustri ne tenevano luogo. Quali erano i poteri di chi proponeva una deliberazione, quali i diritti di coloro che aprivano la votazione, quale l'autorit? dei magistrati, quali le libert? degli altri, in qual caso era bene resistere, in quale cedere, quando il momento di tacere, quale la lunghezza degli interventi, come distinguere due pareri fra loro opposti, come fare un'aggiunta a un parere gi? espresso, insomma tutte le usanze senatoriali imparavano con il pi? sicuro dei metodi di insegnamento: l'esempio. Anche noi da giovani fummo nei campi militari; ma in tempo in cui il merito era sospetto, l'infingardaggine apprezzata, nulla l'autorit? dei comandanti, inesistente il rispetto nei soldati, non si sapeva pi? n? comandare n? ubbidire. Ogni abitudine era diventata licenza, confusione e anche scompiglio, degni infine di essere dimenticati piuttosto che ricordati. Noi pure abbiamo visto una curia, ma una curia pavida e ridotta al silenzio, nella quale pericoloso era il dire ci? che pensavi e vergognoso dire ci? in cui non si credeva. Che cosa si poteva allora imparare, e a che avrebbe servito, quando il Senato si adunava per non far nulla o per sanzionare dei crimini, veniva conservato in vita vuoi quale ludibrio, vuoi quale vittima e mai non deliberava su cose serie, spesso su funeste? Questi guai ho visti e sopportati per un pezzo anch'io, essendo gi? Senatore, gi? partecipe di tanti mali, dai quali i nostri animi anche per l'avvenire furono infiacchiti, avviliti e annientati. Da poco tempo (giacch? tanto pi? sembra breve il tempo quanto pi? ? felice) ci ? permesso sapere ci? che siamo e porre in pratica ci? che sappiamo. Per ci? a tanto maggior ragione ti chiedo, anzitutto che tu mi perdoni l'errore, se errore vi fu, poi che tu vi ponga rimedio con la tua scienza giuridica, che sempre si ? occupata del diritto pubblico come del privato, dei casi antichi o dei recenti, degli eccezionali o di quelli d'ogni giorno. Del resto io ritengo che anche a coloro i quali, per l'assidua pratica di affari d'ogni specie, si pu? ritenere nulla ignorino, deve apparire non del tutto usuale, anzi non mai trattato, il genere di questione che ti sottopongo. Perci?, da un lato io sar? maggiormente scusato, se avr? errato, e dall'altro tu sarai degno di maggior lode se potrai essermi maestro, anche in ci? che ? dubbio tu abbia mai appreso. Si discuteva l'affare dei liberti del Console Afranio Destro, del quale non si sapeva se fosse morto per propria mano o per opera delle sue genti, per iniziativa criminosa o per obbedienza a un ordine ricevuto. Ora uno ?chi?? dirai: io, ma non conta) chiedeva che dopo l'interrogatorio gli imputati fossero inviati assolti, un altro li voleva confinati nelle isole, un altro ancora li riteneva passibili di pena capitale. E tali pareri erano cos? diversi, da non poter essere votati che singolarmente. Che vi ? infatti di comune fra la pena di morte e il confino? Nulla di pi?, per dio, che fra il mandare a confino e l'assolvere; bench? la sentenza di confino sia pi? prossima all'assoluzione che alla condanna a morte (giacch? ambedue le prime conservano la vita, e quest'ultima la toglie); ma frattanto sia coloro che volevano la condanna a morte, sia quelli che opinavano per il confino si erano messi in un sol gruppo e con una momentanea simulazione di concordia differivano la espressione della loro opposizione. Io chiedevo che tre diversi pareri risultassero da gruppi distinti di votanti, e che non se ne riunissero due, con una momentanea tregua. Chiedevo cio? che coloro che votavano per la pena di morte si separassero da quelli che volevano il confino, e non si avvicinassero momentaneamente a coloro che votavano contro l'assoluzione per poi separarsi, perch? ben poco importa che appaiano d'accordo nel voto contrario quelli che non erano d'accordo al momento della proposta. Un'altra cosa mi pareva sorprendente: che chi aveva chiesto il confino per i liberti e la pena di morte per gli schiavi, era stato costretto a suddividere la propria proposta, mentre chi proponeva la pena di morte per i liberti si era unito a chi aveva proposto il confino. Infatti se era necessario dividere la proposta di uno stesso gruppo, perch? racchiudeva due argomenti, non comprendevo come si potessero riunire in uno solo i pareri di due che esprimevano un giudizio cos? diverso. Permettimi ora che, come se fossi in Senato, a cosa compiuta, come fosse ancora da decidere, io esponga dinnanzi a te le ragioni del mio parere e, ci? che allora dissi in mezzo a interruzioni e clamori, possa ora ripetere con calma. Poniamo che tre soli giudici fossero stati assegnati a questa causa, a uno dei quali sembrasse che i liberti dovevano essere mandati a morte, a un secondo al confino, a un terzo assolti. Forse che due pareri riunendo le proprie forze potranno aver ragione dell'altro, o invece ciascun parere preso separatamente conter? tanto quanto gli altri, n? si potr? riunire il primo con il secondo pi? che il secondo con il terzo? Debbono pertanto anche in Senato contare come opinioni contrarie quelle che si dichiarano diverse. Che se un solo e medesimo individuo opinasse per la morte e il confino, potrebbe forse accadere che in conseguenza di tale sentenza il colpevole fosse mandato a morte o al confino? Per farla breve, ritieni si possa considerare sentenza univoca quella che riunisce pareri cos? diversi? E allora, se l'uno opina per la morte e l'altro per il confino, come pu? sembrare sentenza univoca quella che ? pronunciata da due diverse persone, quando non si considera tale quella che ? espressa da un solo individuo? E che? non ? la legge che prescrive si debba separare la sentenza di morte e quella di confino, quando essa ordina: ?voi che siete di questo avviso andate da questa parte; tutti voi che siete di avviso del tutto contrario andate da quell'altra parte, dove si giudica nello stesso modo?? Esamina le singole espressioni: ?voi che siete di questo avviso?, cio? che votate per il confino; ?in questa parte?, cio? in quella in cui si trovano quelli che votano per il confino. Da ci? appare chiaro che non possono rimanere da quella parte coloro che votano per la pena di morte. ?Tutti voi che siete di qualsiasi altro avviso?: bada che la legge non si accontenta di dire ?di altro?, ma aggiunge ?di qualsiasi altro?. Ora vi ? forse dubbio che siano di avviso del tutto diverso coloro che vogliono la morte rispetto a quelli che vogliono il confino? ?Andate da quell'altra parte dove si giudica allo stesso modo?: non sembra che la legge stessa chiami, costringa, sospinga da una diversa parte coloro che sono di diverso avviso? Non ? anche il Console che indica dove ciascuno debba rimanere, dove debba porsi e ci? non soltanto con le formule di rito, ma anche con la mano e con i gesti? Si dir?: potr? accadere che, se si separa la sentenza di morte da quella del confino, prevalga la assolutoria. E che importa ci? ai votanti? Giacch? ? certo che sarebbe una indecenza se con ogni artificio e con ogni calcolo si combattesse perch? non abbia luogo ci? che ha minor gravit?. Occorre tuttavia, si dir? ancora, che coloro i quali vogliono la condanna a morte e il confino, misurino le proprie forze dapprima con quelli che vogliono l'assoluzione e poi fra di loro. Allora come in certi spettacoli nei quali la sorte decide di mettere in riserva qualcuno, che poi combatter? con il vincitore, cos? anche in Senato vi sar? una prima e poi una seconda gara e di due pareri quello che prevarr? sar? riservato per un terzo avversario. Ma a che pro, quando una volta adottato il primo parere gli altri non esistono pi?? E allora per qual ragione non si metteranno in una sola identica posizione dei pareri, che non saranno poi pi? validi? Ripeter? pi? chiaramente. Se, quando uno ha votato per il confino, coloro che opinano per la sentenza capitale non si schierano subito con l'altra parte, difficilmente oseranno poi dissentire da colui cui poco prima avran dato il loro consenso. Ma perch? la faccio da maestro quando invece voglio sapere se i pareri dovevano essere separati e bisognava che ciascuno votasse separatamente? Io ottenni, del resto, ci? che chiedevo; ma, ciononostante, domando se avevo ragione di chiederlo. Come l'ottenni? Chi aveva proposto che si dovesse votare l'estrema condanna, convinto non so se dalla fondatezza, certamente dalla equit? della mia richiesta, abbandonando la propria decisione si accost? a chi chiedeva il confino; evidentemente temendo che se si votava divisi, il che sembrava dovesse avvenire, sarebbe prevalso numericamente il partito di coloro che chiedevano l'assoluzione. Infatti ve n'erano assai di pi? di quel solo partito che in ognuno degli altri due. Allora anche quelli che erano trascinati dalla autorit? di quel proponente, disorientati per il suo mutamento di opinioni, abbandonarono un'opinione abbandonata dallo stesso promotore e si accodarono, come a un disertore, a colui che avevano s?guito quale capo. Cos? essendo stati da tre ridotti a due i pareri, vinse dei due rimasti il secondo, dopo l'eliminazione del terzo, che, non potendo superare ambedue gli altri, scelse quello da cui preferiva farsi sconfiggere. Addio.
Trad. L. Rusca
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