profilo essenziale di storia del diritto romano |
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L'ETA' REPUBBLICANA/4 |
Pompeo e Cesare.Dopo la morte di Silla iniziò il periodo delle “grandi personalità”: ciò rispecchia la decadenza del sistema
Nel 76 Pompeo ottenne il comando della guerra contro Sertorio, che durava dall’80, e la portò a termine nel 72, ricevendo poi il comando nella guerra contro Spartaco. In questa guerra apparve la figura di Licinio Crasso con cui Pompeo divise il consolato nel 70. Nello stesso anno inoltre:
Con Pompeo, dunque, i poteri militari vengono prolungati indefinitivamente, e ciò sarà un elemento di disgregazione dello Stato, perché un tale tipo di imperium è contrario ai principi repubblicani. Nel 64, appoggiato da esponenti dei Senatori e dei cavalieri, si candida al consolato Catilina, esponente della nobiltà più antica. Ma fu proprio la factio che temeva Catilina per i suoi progetti innovatori, ad opporgli l’homo novus Cicerone, che infatti ottenne il consolato. Durante il consolato di Cicerone la situazione precipitò: Catilina venne accusato di gravi misfatti, il Senato emanò un senatus consultum ultimum, Catilina si rifugiò a Pistoia dove venne sconfitto e ucciso. Nel 60 venne stipulato un accordo privato per la guida dello Stato fra tre personaggi: Crasso, Pompeo e Cesare. Quest’ultimo era nato nel 100 dalla gens Iulia, antichissima ma con un patrimonio dissestato. Era stato governatore della Spagna e era diventato console nel 59. In quest’anno Cesare propose moltissime leggi:
L’anno successivo un altro tribuno, Clodio, fa approvare numerose leggi fra cui:
Nel 52 terminò la guerra gallica con la romanizzazione di tutta la Gallia. Nel 49 il mandato di Cesare scadeva ma questi non volle deporre l’imperium per non finire sotto processo. Nel 49 Cesare passò il Rubicone con l’esercito contravvenendo alle leggi di Silla; il Senato emise un senatus consultum ultimum ma Cesare giunse a Roma e la occupò. In seguito inseguì Pompeo e lo sconfisse a Farsalo nel 48. Tornato in Italia si fece eleggere dittatore per 10 anni nel 46, console unico nel 45, dittatore a vita, imperator, tribuno a vita, pontefice massimo e padre della patria nel 44. Portò il Senato a 900 membri, estese la cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina, fece votare una legge sull’unificazione dei municipi. Nel 44 venne ucciso. La giurisprudenza in età repubblicana.La prima grossa novità, risalente al 242, è l’introduzione del pretore peregrino. Davanti a questi non erano esperibili le legis actiones e nasce così il processo formulare nel quale il pretore invia al giudice una specie di “biglietto di istruzioni” nel quale si mette in evidenza il punto centrale della controversia. Con la lex Aebutia viene esteso il processo formulare anche alle controversie tra cittadini romani. L’uso delle formule, però, rende il diritto estremamente frammentario e perciò la giurisprudenza si occupa soltanto della casistica. Tutto ciò porterà alla creazione dell’Editto pretorio, un albo di formule fisse proposte da ciascun pretore, che si ripete di anno in anno e si arricchisce grazie all’intervento di alcuni pretori più esperti. Il diritto pretorio che così nasce non può derogare dallo ius civile, ma lo può interpretare favorendone un’applicazione meno meccanica, perché il pretore è il “dominus” del processo. Nascono con il tempo nuove formule:
la fine della Repubblica: Augusto e l’inizio del principato.Alla morte di Cesare, le classi sociali si trovarono di nuovo in conflitto. Alla guida dei democratici, degli
Lepido fu tolto di scena, mandato prima ad amministrare la Sicilia e poi eletto pontefice massimo; rimanevano Antonio e Ottaviano che si divisero l’impero: a Ottaviano l’Occidente; a Antonio l’Oriente con l’incarico di far guerra ai Parti. Mentre Ottaviano riusciva a ripristinare il potere degli organi repubblicani, Antonio invece di far guerra ai Parti si trasferì in Egitto dove legò con la regina Cleopatra. Nel 32 Ottaviano rese noto il testamento di Antonio che lasciava alcun territori romani all’Egitto: il Senato affidò quindi ad Ottaviano il compito di muover guerra all’Egitto e ad Antonio, dichiarato nemico pubblico. Ottaviano sconfisse Antonio ad Azio nel 31 e fece dell’Egitto un suo possedimento personale che trasferì ai suoi successori. Ottaviano fu console dal 31 al 23 e fino al 28 rimase triumviro senza colleghi. Nel 27 dichiarò di volersi ritirare a vita privata ma dietro supplica del Senato accettò l’amministrazione di alcune province; nel 23 deposto il consolato, accettò l’imperium proconsulare maius e la tribunicia potestas, due cariche che successivamente mantennero tutti gli altri imperatori; nel 12 fu nominato pontefice massimo a vita. Infine cambiò nome: si fece attribuire i titoli di imperator in quanto governatore delle province e capo dell’esercito, Caesar in quanto figlio adottivo di Cesare, Augustus. Egli conservò tutti gli istituti giuridici e le formule costituzionali repubblicane: ciò è scritto nell’epigrafe del Monumentum Ancyranum, una stele ritrovata ad Ankara, in cui Augusto parla in prima persona definendo le proprie azioni “res gestas divi Augusti”. Egli vuole essere considerato un restauratore che ha posto termine alle guerre e restaurato la Repubblica . Quale capo dell’esercito, Augusto si preoccupò della sua riorganizzazione:
In conclusione, non si può parlare di Augusto come di un magistrato con poteri straordinari; certo i suoi poteri non derivano da alterazioni violente della costituzione ma dall’introduzione di competenze nuove in materie nuove e dall’integrazione delle strutture preesistenti con nuove strutture che si erano rese necessarie:
Per quanto riguarda la giurisdizione, Augusto riorganizza la materia con le leggi Iulia iudiciorum privatorum e Iulia iudiciorum publicorum; fa inoltre votare una lex sumptuaria per la repressione del lusso e si occupa di legislazione in campo matrimoniale e relativa agli schiavi. In quest’ultimo campo tre leggi, la Fufia Caninia, la Aelia Sentia, la Iunia Norbana, pongono una nuova disciplina fondata sulla limitazione del diritto del padrone di manomettere (liberare) lo schiavo rendendolo così cittadino. L’economia dell’epoca Augustea è di tipo monetario, basata sul commercio e non produttiva: si sarebbe dovuto alimentare il circuito monetario attraverso una politica di conquiste cui Augusto era però contrario; ciò porterà alla crisi economica del III secolo. Se la vera legislazione finisce con Augusto, con lui nascono fonti normative diverse. In età repubblicana, il Senato non può emanare leggi, ma ne può raccomandare una determinata interpretazione: su questa base nascono in epoca augustea i senatoconsulti normativi, che integrano anche le antiche leggi comiziali. L’imperium proconsulare maius conferisce ad Augusto la facoltà di emanare editti validi per tutte le province: uno degli esempi più importanti è l’Editto ai Cirenei con il quale viene modificata la lex Iulia de repetundis creando un tipo di processo più rapido, per questa materia, da svolgersi davanti al Senato. Gradualmente questa procedura si estende anche ad altre materie: in particolare il Senato viene reso arbitro della giurisdizione sui propri membri in campo criminale. Viene estesa la nozione di reato maiestas alle lesioni dell’assetto costituzionale; la cognitio extra ordinem, che si estende al di fuori dell’ordo iudiciorum delle quaestiones perpetue, finisce per assorbire in gran parte le loro competenze. Mentre nelle quaestiones perpetue il rito è accusatorio, nella cognitio extra ordinem è inquisitorio: un delegato di Augusto, ricevuta una denuncia, procede ad una inchiesta. Nei processi, Augusto si riserva il c.d. “voto di Minerva”, in caso di parità dei voti dei giudici, e l’appellatio, cioè l’intervento diretto per tutta una serie di casi. In campo civilistico, la lex Iulia iudiciorum privatorum abolisce le legis actiones, già in disuso. Resta il processo formulare, caratterizzato dalla tipica forma contrattuale della c.d. litis contestatio. Anche nell’ambito del diritto processuale privato interviene la cognitio extra ordinem, subentrando al processo formulare: con la cognitio, la formula viene sostituita dalla domanda scritta di una delle parti al funzionario imperiale davanti al quale si svolgerà il processo. In questo periodo l’editto pretorio giunge ad un tale grado di perfezionamento che le formule in esso contenuto divengono fisse o quasi. Quanto alla giurisprudenza, c’è ora un istituto nuovo: lo ius respondendi, il diritto di dare risposte a quesiti giuridici completi suffragate dall’autorità dell’imperatore. In epoca augustea si accentua anche il distacco dei giuristi dalla vita pubblica: si formano due scuole di pensiero, quella Proculiana, più tradizionalista, e quella Sabiniana, più aperta alle innovazioni. |